LA PROPRIETÀ NEL DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO
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LA PROPRIETÀ NEL DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO

LA PROPRIETÀ NEL DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO

Stelio Mangiameli

VI Seminario Internazionale Italo-Iberico-Brasiliano – La proprietà: passato, presente e futuro, Brasilia 24-26 settembre 2009

 

  1. Potrebbe apparire strana la riflessione di un costituzionalista sul futuro del diritto di proprietà in epoca di internazionalizzazione dell’economia e di formazioni sopranazionali come l’Unione europea, nelle quali le questioni dei mercati e del loro funzionamento globale, pongono in relazione alla proprietà dei beni, sia dal punto di vista della lex mercatoria e sia da quello delle convenzioni internazionali, ben altri aspetti problematici (come il pagamento delle royalties, la tutela dei marchi e la proprietà intellettuale). Quanto accade su internet, con riferimento alla smaterializzazione della proprietà e alla circolazione dei beni e delle cose, sembra sicuramente l’esempio più pregnante dell’assenza di una posizione dello stato in contrapposto all’individuo. Non va dimenticato, infatti, che il diritto di proprietà sin dalla nascita viene preso a modello, insieme all’habeas corpus e alla libertà religiosa (intesa come rivolta anche alla salvaguardia del foro interno), come prototipo di tutti i diritti di libertà, considerati come diritti di difesa (Abwehrrechte) nei confronti dello Stato. Sicché, trovato un “mondo” dove l’autorità dello Stato sembra non contare, ecco venire meno il ruolo costituzionale del diritto di proprietà.

 

Del resto, nel mondo occidentale il diritto di proprietà aveva perso da tempo il suo connotato pubblicista, per il quale dalla proprietà dipendeva l’esercizio concreto dei diritti politici e, di fatto, la partecipazione alla vita pubblica, sulla base del binomio liberty and property (V emendamento US Constitution).

Il processo di democratizzazione degli Stati occidentali già all’inizio del XX secolo aveva sostanzialmente posto fuori dai diritti della personalità il diritto di proprietà e questa, nonostante qualche residua proclamazione aveva perso il suo carattere “inviolabile” (art. 29 St. Alb.), degradando a mero diritto economico.

 

  1. Senza voler sembrare paradossale, mi sembra possibile osservare che, mentre l’affermazione dello Stato nazionale, anche nelle sue forme autoritarie, e il protezionismo praticato nelle relazioni internazionali, almeno sino alla fine della seconda guerra mondiale, hanno determinato una svalutazione del significato costituzionale del diritto di proprietà, proprio la globalizzazione, la fine della contrapposizione tra i blocchi, l’apertura delle sovranità nazionali alla cooperazione internazionale e l’affermarsi dei diritti umani sembrano determinare una ripresa del ruolo e della funzione del diritto di proprietà  dal punto di vista costituzionale.

 

Se il processo di democratizzazione, attraverso il suffragio universale, pone fuori gioco la proprietà come diritto della personalità, l’assunzione da parte dello Stato di compiti sociali perequativi e redistributivi porta ad una apertura dello statuto proprietario.

È nel modello democratico dello Stato sociale, come mostra la Costituzione di Weimar del 1919 nelle sue previsioni di principio, che per la prima volta si modifica la configurazione del diritto di proprietà. In questa, infatti, si legge: per un verso, che la proprietà è garantita dalla Costituzione e che il suo contenuto e i suoi limiti sono determinati dalla legge; per l’altro che “Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das Gemeine Beste” (La proprietà obbliga. Il suo uso deve essere allo stesso tempo al servizio del bene comune – Art. 153). L’intera struttura di questa Costituzione peraltro prende l’elemento sociale a fondamento di una diversa collocazione dello Stato ().

Non sorprende, perciò, che la dottrina del tempo sia pervenuta poi a negare ogni spessore al riconoscimento costituzionale, riducendo in fatto la sua portata al rango di semplice Institutsgarantie (Wolff – Schmitt), attribuendo al legislatore il potere di definizione in ragione delle esigenze sociali e riducendo così gli ambiti di appropriazione privata, potendo questi – secondo la posizione estrema di questo indirizzo – essere ridotti alle cose mobili, alla massa dei beni di consumo e alla conduzione dell’alloggio (Kirchheimer – Rener).

 

  1. Il modello non democratico di uno stato autoritario, ma con pretese sociali, che modifica lo statuto proprietario è dato dal Codice civile italiano, elaborato nel corso del periodo fascista, anche se formalmente completato nel 1942, quando il regime volgeva alla fine.

 

In dottrina è abbastanza diffusa l’opinione che la disciplina del codice del 1942 abbia rappresentato la estrema razionalizzazione dell’erosione del concetto di proprietà, operata dal sistema delle leggi speciali.

Questa linea interpretativa si basa, innanzi tutto, sulle diversificazioni dello statuto della proprietà, introdotte attraverso la previsione di molteplici limitazioni al dominio. Essa trae argomento, per un verso, dalla circostanza che la disposizione dell’art. 832 fa riferimento, non già alla proprietà, ma ai poteri del proprietario (suscettibili di variare in relazione alle caratteristiche dei beni ed alla loro destinazione), per altro verso, dai numerosi rinvii alla “legge speciale”, alla “legge della materia”, o a specifiche leggi oggettualmente indicate. Dette leggi, concernenti beni economici, o rapporti intersoggettivi in relazione al loro uso risulterebbero idonee ad incidere sulla disciplina della proprietà e ad influire sul contenuto tipico del diritto. Sulla loro base, infatti, sarebbe possibile distinguere i beni ed i relativi regimi di proprietà secondo le modalità di godimento e di circolazione (quali risultano dalla fissazione di particolari limiti negativi ed obblighi positivi).

In secondo luogo, si sostiene che, nella parte del codice relativa alla disciplina della proprietà, non dominerebbe più l’interesse dell’individuo singolo, ma sarebbero prevalenti gli interessi pubblici. Anche tale effetto conseguirebbe al collegamento sistematico tra il codice e le leggi speciali.

Si spiegherebbe, in tal modo, la logica delle disposizioni, in base alla quale alla luce -di una visione esclusivamente economica, già espressa dalla “Carta del Lavoro” – il proprietario acquisterebbe la veste di produttore, così come l’imprenditore quella di lavoratore (articolo 2082). Questo indirizzo chiarirebbe, altresì, la tendenza a privilegiare l’uso che massimizza la produttività dei beni e ad incentivare il miglioramento del loro impiego, come pure, per converso, la penalizzazione degli usi improduttivi. In questa prospettiva andrebbero anche riguardati i limiti e gli obblighi positivi posti a carico dei proprietario quali: la sostituzione di questo con altro soggetto privato (ad es., il proprietario vicino interessato), o la perdita del diritto attraverso l’espropriazione. Indicazioni nello stesso senso sarebbero, infine, offerte dalle norme che dispongono la risoluzione dei conflitti di interessi tra i privati proprietari in modo da soddisfare precise finalità produttive.

In conclusione, l’indirizzo riferito varrebbe a sottolineare l’esistenza di un diverso approccio, da parte del codice, alla realtà storico-economica del fenomeno proprietario.

Senza entrare nel merito specifico di questa posizione, serve qui ricordare che essa, nonostante sia figlia della concezione fascista dello Stato, ha influenzato sensibilmente la fase costituzionale successiva, nella quale la forma dello Stato sociale ha raggiunto il massimo sviluppo.

  1. Invero, si deve osservare che la Costituzione italiana, la prima del secondo dopoguerra con un catalogo articolato di libertà e diritti, ha il pregio di riprendere in pieno la tradizione del Costituzionalismo.

Proprio la formulazione del diritto di proprietà nell’art. 42 sembra fornire la garanzia di un diritto soggettivo del singolo ed offre, insieme alla libertà di iniziativa economica privata dell’art. 41 Cost., le coordinate complessive di un sistema economico basato su una economia di mercato.

La costruzione dell’articolo della Costituzione sulla proprietà è anche, letterariamente intesa, una delle migliori: in primo luogo, per la determinazione della proprietà pubblica accanto a quella privata (1. La proprietà è pubblica o privata) e per l’indicazione del concetto di appartenenza quale essenza della proprietà che inerisce alla relazione tra i beni e il soggetto (I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati); in secondo luogo, per l’affidamento alla legge del compito di riconoscere e garantire la proprietà privata attraverso una disciplina, non del contenuto del diritto, ma di tipo modale, giustificata esclusivamente non solo dallo scopo di assicurarne la funzione sociale, ma anche da quello di renderla accessibile a tutti (2. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti); in terzo luogo, la previsione sull’espropriazione e l’indennizzo riecheggiano, non le leggi speciali del periodo fascista, ma i principi della legge del 1865, con garanzie relative al procedimento, sulla base della distinzione tra generale disporre e concreto provvedere, e alla misura dell’indennizzo che nella formulazione si lascia intendere pieno e commisurato al valore di mercato del bene espropriato (3. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale); infine, la disposizione sul diritto ereditario riecheggia una tradizione risalente e mai posta in discussione (4. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità).

Se si confrontano a tal riguardo le formulazioni, testé riferite, della Costituzione italiana con quelle della Costituzione tedesca del 1949, ci si avvede della differenza, in quanto quest’ultima, riprendendo le espressioni linguistiche della Costituzione di Weimar, appare sicuramente meno efficace in termini di garanzia costituzionale (Art. 14 GG). Infatti, la struttura è sempre quella di una garanzia di istituto la cui disciplina è integralmente rimessa alla legge (1. La proprietà e il diritto di successione sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalle leggi); la clausola sociale sembra riguardare anch’essa il contenuto del diritto di proprietà, determinando così gli elementi di un diritto funzionale (e non individuale) (2. La proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene della collettività); e, infine, la prescrizione sull’espropriazione e la misura dell’indennizzo svalutano, se non le garanzie procedurali, certamente quelle sostanziali (3. Un’espropriazione è ammissibile soltanto per il bene della collettività. Essa può avvenire solo per legge o in base ad una legge che regoli il modo e la misura dell’indennizzo. L’indennizzo deve essere stabilito mediante un giusto contemperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi delle parti. In caso di controversia sull’ammontare dell’indennizzo sono competenti i tribunali ordinari).

Tuttavia, anche in questo caso si deve registrare un paradosso; infatti, in Germania la proprietà è stata concretizzata come un diritto fondamentale di tipo individuale e non funzionale, anche grazie ai canoni dell’economia di mercato sociale (soziale Marktwirtschaft) che hanno dato vita ad un equilibrato Stato di diritto sociale (art. 20 GG) e la proprietà ha goduto di tutte le garanzie costituzionali compresi i c.d. controlimiti nei confronti dei poteri pubblici, quali la salvaguardia del “contenuto essenziale” (Wesensgehalt) del diritto e il rispetto del principio di proporzionalità nell’apposizione delle limitazioni al diritto.

Di contro, in Italia, nonostante la chiarezza delle previsioni costituzionali, il diritto di proprietà è stato concretizzato tendenzialmente come un diritto funzionale, consentendo all’elaborazione della dottrina compiuta sotto il regime fascista di continuare ad influenzare la prassi democratica, complice l’esasperata presenza della mano pubblica nell’economia, oltre ad una politica pubblica di redistribuzione del reddito sempre più spinta soprattutto a partire dalla fine degli anni ’60. È noto che il carico previdenziale è ancora oggi la voce maggiore del debito pubblico italiano che è il quarto nel mondo in termini di percentuale sul PIL.

La differenza tra limite legale, apposto a norma dell’art. 42, comma 2, Cost., per la disciplina modale di categorie di beni (e perciò non soggetto all’obbligo dell’indennizzo) e i limiti espropriativi che determinano lo svuotamento del diritto (che richiedono perciò il pagamento di un indennizzo, a norma dell’art. 42, comma 3, Cost.) è stata di fatto vanificata, in questo modo facendo venire meno ogni garanzia costituzionale. Lo stesso potere espropriativo della pubblica amministrazione è stato esercitato molto spesso in modo non conforme alle previsioni di legge; tant’è che la giurisprudenza di merito ha inventato il c.d. istituto dell’“accessione invertita” e il pagamento concreto dei danni cagionati alla proprietà dei privati dai pubblici poteri non pagati, onerando gli interessati a ricorrere al giudice; l’indennizzo stesso nelle previsioni di legge è stato disciplinato in modo che il suo calcolo non potesse superare il 30% del valore di mercato del bene e, per ulteriore ironia, la somma corrisposta a titolo di indennizzo espropriativi è stata sottoposta ad una tassazione del 20%.

Sino alla metà degli anni ’90, nei confronti di questa condizione della proprietà, che ha portato a ripetute condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, si sono molto attenuate anche le garanzie giurisdizionali: la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, ha sempre considerato l’indennizzo non corrispondente al valore del bene e, a partire dalla sentenza n. 55, ha giustificato di fatto l’apposizione di limiti espropriativi al diritto di proprietà, senza la corresponsione di un indennizzo. A questi fini è stata utilizzata in modo funzionale la clausola sulla funzione sociale, riferendola cioè al contenuto del diritto, anziché – come la dice la Costituzione – alla disciplina legislativa dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti, in ciò supportata dalla prevalente dottrina costituzionalistica e civilistica.

Ancora nel 1989 Antonio Baldassarre nella voce “Diritti involabili” dell’Enciclopedia giuridica Treccani, affrontando il tema della proprietà privata, affermava che era arbitrario estendere a tutta la proprietà la garanzia costituzionale e negava che vi fosse in Costituzione un riconoscimento generale della proprietà privata, come quello del passato in cui dominanti erano le forme della proprietà individuali, considerate una salvaguardia per l’individuo di una esistenza libera e dignitosa. In questa impostazione, si riconoscono in costituzione solo statuti proprietari differenziati (come l’abitazione, la piccola proprietà contadina e la partecipazione azionaria) caratterizzati nel contenuto dal loro intrinseco valore sociale.

 

  1. L’affermazione dello stato sociale in Europa, dal dopoguerra all’inizio degli anni ’90, infatti, è stato considerato come il garante di un’esistenza libera e dignitosa per tutti i cittadini; rispetto a questa concezione, la previsione di una garanzia costituzionale alla proprietà individuale si poneva come una garanzia superata dai tempi e come un ostacolo alla realizzazione dei compiti sociali dello Stato.

 

La svalutazione del diritto di proprietà è stata, perciò, una necessità culturale prima ancora che politica, e ciò spiega il successo delle formule della Costituzione di Weimar.

Segni evidenti i segni di questa impostazione. Infatti, nelle costituzioni degli anni ’70, come quella spagnola (art. 33) e, ancora di più, quella portoghese (art. 62) dove la disciplina sociale e l’economia del settore pubblico sono particolarmente dettagliate, sono presenti disposizioni che rimettono la disciplina del contenuto della proprietà alla legge in relazione al perseguimento di fini sociali. Non una garanzia costituzionale, ma l’autorizzazione ad aprire lo statuto proprietario.

In genere anche in questi paesi, solo la forza della tradizione e la temperanza nella politica ha consentito di mantenere stabile la salvaguardia del diritto di proprietà in un quadro comunque di incremento dei servizi tipici dello stato sociale.

In Italia la concezione dello stato sociale, che ricomprende anche quanto detto sul diritto costituzionale di proprietà privata, è stata spinta all’eccesso e questo si è affermato a prescindere dai comportamenti individuali, più o meno responsabili; e il mancato rispetto del principio di responsabilità ha incrementato il debito pubblico sino al 116% del PIL.

Inutile dire che le crisi economiche determinate dalla globalizzazione, come quella del 1992, hanno comportato un superamento dello stato sociale del dopoguerra; grazie ad una rivisitazione delle categorie di questo oggi convenzionalmente si afferma la possibilità di una forma di “stato sociale sussidiario”.

Anche le concezioni funzionali della proprietà privata sono state alquanto superate e ciò ha comportato una ripresa di significato costituzionale della stessa.

 

  1. In questo modo mi riporto alla questione iniziale sul futuro del diritto di proprietà.

 

Non è un caso che tutti i paesi europei che sono usciti dal comunismo hanno immediatamente ripristinato la proprietà privata, dando luogo alla problematica della restituzione; che in Polonia, dove era sempre rimasta anche nell’ordinamento socialista la proprietà privata della terra, l’incremento della crescita è stato maggiore e lo sviluppo è partito prima che negli altri paesi dell’est; che la riunificazione tedesca è passata attraverso un trattato tra la Repubblica federale di Germania e la DDR sul diritto di proprietà.

Alla proprietà privata e alla sua diffusione si riconosce proprio l’essere un carattere strutturale del sistema dei diritti fondamenti, essenziale per implementare un modello economico di mercato, complementare alla democrazia politica.

 

  1. In questa prospettiva non deve sorprendere che anche nel sistema europeo, con la costruzione della democrazia negli stati e la formazione di un mercato comune, il diritto di proprietà abbia ottenuto molto presto un puntuale riconoscimento e una salvaguardia nell’ambito della disciplina europea dei diritti fondamentali: nell’ordinamento comunitario per merito della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

Questa, infatti, nella sentenza Hauer del 1979 (), dove, di fronte alla questione (pregiudiziale) della violazione della tutela accordata al diritto di proprietà (e alla libertà di esercizio dell’attività professionale) dall’art. 14 (e dall’art.12) della Grundgesetz da parte delle norme europee, ricostruisce un diritto di proprietà europeo.

Le operazioni compiute dal giudice comunitario possono così riassumersi: in primo luogo, che il diritto degli Stati membri, neppure il diritto costituzionale, può inficiare l’efficacia del diritto comunitario, per cui ha escluso che le norme costituzionali sul diritto di proprietà potessero fungere da parametro del suo giudizio; in secondo luogo, ha precisato i canoni della tutela europea dei diritti fondamentali, e cioè che questi costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto, di cui il giudice comunitario garantisce l’osservanza, e, a questi fini, è tenuto ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri “e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle Costituzioni di tali Stati”, aggiungendo che “i trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell’ambito del diritto comunitario” ().

Così impostata, la questione sollevata dal giudice remittente riguarderebbe la compatibilità della normativa europea con le norme volte alle tutela dei diritti fondamentali, e cioè la legittimità del regolamento sotto il profilo del diritto comunitario e non sotto quello del diritto costituzionale degli Stati membri.

Quanto alla determinazione del contenuto e dei limiti della fattispecie (rectius: del diritto fondamentale) tutelata (o) dal diritto comunitario, la Corte di giustizia muove dall’art. 1 del protocollo addizionale della CEDU, che, pur fornendo un’indicazione importante in proposito, in quanto ammette in linea di principio la liceità delle restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione che queste restino nel limite di quanto giudicato dagli Stati “necessario” ai fini della tutela dell’“interesse generale”, non permette tuttavia di fornire una soluzione sufficientemente precisa rispetto alla questione sollevata dal giudice a quo. Di conseguenza, la Corte considera necessario tener conto altresì delle indicazioni fornite dalle norme e dalle prassi costituzionali degli Stati membri.

Quest’aspetto della motivazione serve al giudice comunitario per introdurre nella decisione le norme costituzionali di cui, prima, aveva dichiarato l’inidoneità a fungere da parametro della legittimità delle norme comunitarie. Sono così prese in considerazione le disposizioni in tema di tutela della proprietà privata della Costituzione italiana, della Grundgesetz e della Costituzione irlandese e, sulla base delle previsioni che “Eigentum verpflichtet”, che deve essere assicurata la “funzione sociale” della proprietà e che questa “ought to be regulated by the principles of social justice”, si afferma che “tali norme e prassi consentono al legislatore di disciplinare l’uso della proprietà privata nell’interesse generale” (); per cui sarebbe lecito affermare, secondo il giudice comunitario, che “alla luce dei principi costituzionali comuni agli Stati membri e delle prassi legislative costanti nelle più varie materie”, nessuna ragione di principio impediva al legislatore comunitario di assoggettare a limitazioni la proprietà, trattandosi “di limitazioni note, in forme identiche o analoghe, all’ordinamento costituzionale di tutti gli Stati membri, e da questo riconosciute legittime” ().

La Corte di giustizia, però, non si limita a constatare che la configurazione del diritto fondamentale nel diritto comunitario, corrispondentemente a quanto si desume dai sistemi costituzionali degli Stati membri, sia tale da ammettere anche determinate restrizioni, ma conduce un’analisi anche sulla natura delle limitazioni previste dal diritto comunitario, per verificare, se siano, o meno, compatibili con la struttura del diritto fondamentale medesimo. In particolare, la Corte ritiene necessario verificare se “le limitazioni imposte dalla normativa controversa siano realmente giustificate da obiettivi di interesse generale della Comunità e non costituiscano un intervento inaccettabile e sproporzionato rispetto ai fini perseguiti, nelle prerogative del proprietario, tale da ledere addirittura la sostanza del diritto di proprietà” ().

L’indagine conduce il giudice comunitario a verificare che l’azione prevista dal regolamento è ampiamente giustificata alla luce delle disposizioni del trattato e che, pertanto, le restrizioni previste dal diritto comunitario all’esercizio del diritto di proprietà sono giustificate dagli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non lederebbero la sostanza del diritto di proprietà riconosciuto e tutelato dallo stesso ordinamento giuridico comunitario.

La giurisprudenza pretoria della Corte di giustizia sui diritti fondamentali si è tradotta nel 1992 nella previsione del Trattato dell’Unione europea che afferma: “L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario” (art. 6.2).

Successivamente l’Unione europea ha proclamato in occasione dell’approvazione del trattato di Nizza del 2000 una Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le cui disposizioni, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2007), avranno “lo stesso valore giuridico dei trattati”.

 

All’art. 17 della Carta si colloca il diritto di proprietà.

  1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.
  2. La proprietà intellettuale è protetta.

 

  1. Accanto al sistema dell’Unione europea, il diritto di proprietà ha trovato riconoscimento anche nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ad opera dell’art. 1 del protocollo n. 1 del 1952 che ha dato vita ad una ricca e significativa giurisprudenza.

 

L’art. 1 del protocollo n. 1 (Protezione della proprietà) afferma:

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

La giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo, che concretizza il sistema della CEDU, ha finito con l’avere una influenza giuridica dominante sugli stati membri e sulle loro costituzioni con effetti precisi in ordine all’efficacia dei diritti della convenzione nei confronti degli stati.

Inoltre, mentre la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla proprietà risente dell’opera di questa per la costruzione del mercato interno e può offrire spazio ad una visione funzionale del diritto come il caso Hauer ha mostrato, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, invece, non è mai atteggiata in modo funzionale e i diritti della Convenzione si rispecchiano solo nel diritto della Convenzione.

In tal senso, il caso esemplare, per il diritto di proprietà, è dato dalla sentenza Scordino (36813/97 del 29 marzo 2006), con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che la legislazione italiana in materia di indennizzo espropriativi ha violato la Convenzione e ha condannato l’Italia, oltre al pagamento dei danni, a versare un indennizzo pari al valore di mercato del bene, in parte sottoposto a vincolo espropriativo, in parte espropriato.

La Corte, in particolare, interpretando il sistema della CEDU, afferma che deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’effetto delle misure applicate dallo Stato, comprese le misure che privano una persona della sua proprietà (93). E, Pur riconoscendosi allo stato un grande grado di valutazione della situazione concreta (94), per cui l’indennità di esproprio rimessa alla legislazione degli stati membri deve prevedere il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto con il valore del bene (95) e nel caso si una espropriazione isolata di un terreno, in vista della costruzione di un a strada o di altri fini di utilità pubblica, “solo un indennizzo integrale può essere considerato come ragionevolmente in rapporto con il valore del bene e questa regola non può avere eccezioni (96).

Successivamente a questo pronunciamento della Corte, in Italia, la questione della proprietà ha tornato a formare oggetto di discussione, data la portata della pronuncia e i numerosi casi pendenti in tema di espropriazione e di vincoli espropriativi.

Così la Corte di Cassazione, di fronte all’inerzia del legislatore, ha risollevato la questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale e questa con due sentenze (la n. 348 e la n. 349) del 2007 ha annullato la legge sulla determinazione dell’indennizzo espropriativo, in quanto detta disciplina si pone in contrasto con la CEDU e viola in questo modo la Costituzione. La Corte, inoltre, cercando di non superare tutta la sua pregressa giurisprudenza ha affermato che “Non emergono (…) profili di incompatibilità tra l’art. 1 del primo Protocollo della CEDU, quale interpretato dalla Corte di Strasburgo, e l’ordinamento costituzionale italiano, con particolare riferimento all’art. 42 Cost.”.

La questione, in Italia, in questo modo ritorna in qualche misura nelle mani del legislatore statale, se vuole ridefinire un metodo attento di calcolo dell’indennizzo espropriativo e delle limitazioni opponibili al diritto di proprietà.

 

  1. Come si vede il ruolo e la tutela costituzionale del diritto di proprietà in Europa ha un carattere di circolarità che muove dalla legislazione degli stati membri, che investe le costituzioni nazionali e i giudici costituzionali e, poi, passa alla dimensione europea vuoi perché il diritto dell’Unione europea trova ormai prevalente applicazione negli ordinamenti interni, vuoi perché gli stati membri non possono non coordinare le tutele dei diritti fondamentali. Così sono state scritte sia la CEDU che la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la questione della garanzia della proprietà diventa immediatamente una questione europea per la quale si presentano due Corti di rilievo europeo: la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Anche con queste due Corti sussiste una circolarità e le due Corti sono oggi in una posizione di cooperazione, la quale potrà essere incrementata se – con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona – “L’Unione (aderirà) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (art. 6.2 TUE).

In questa circolarità di tutela emerge il significato ultimo del diritto di proprietà quale diritto fondamentale dell’individuo e carattere delle relazione tra ordinamento interno, ordinamento europeo e ordinamento internazionale.

 

TRADUÇÃO:

Stelio Mangiameli

A propriedade no Direito italiano e europeu.

VI Seminário Italo-Ibero-Brasileiro Internacional a propriedade: passado, presente e futuro, Brasília 24-26 2009 de setembro

 

  1. Poderia parecer estranho a tempo a reflexão de um constitucionalista no futuro do direito de propriedade de internacionalização de economia e de supranacionales de formações como l União européia, nesses que as perguntas de mercados e da operação global deles/delas, eles esboçam com relação à propriedade dos bens, tanto do ponto de vista do mercatoria de lex e tanto para o das convenções internacionais, bem outros aspectos problemáticos (como o pagamento de cánones, a proteção das marcas e a propriedade intelectual). O que acontece em Internet, com referência para o smaterializzazione a propriedade e a circulação dos bens e as coisas, parece exemplo de l mais denso de ausência de uma posição do Estado sem dúvida neles liberou todo o indivíduo. Não é necessário esquecer, realmente que o direito de propriedade de seu nascimento levará como eu modelasse, próximo ao corpo de hábeas e para a liberdade religiosa (perito como também tendo dirigido à proteção do foro interior), como protótipo de todos os direitos de liberdade, considerado como direitos de defesa (Abwehrrechte) relativo ao Estado. E, opondo um mundo onde as autoridades de l do Estado parecem não contar, vir o papel constitucional do direito de propriedade menos. No mundo ocidental o direito de propriedade tinha perdido durante tempo de seu publicista de território do resto, para o um que a propriedade l exercício concreto dos direitos políticos dependeu e, na realidade, a participação na vida pública, na base da liberdade de binômio e propriedade (V emenda Constituição de EUA, não). O processo de democratização dos Estados ocidentais já no começo do século de XX tinha posto substancialmente fora dos direitos da personalidade o direito de propriedade e isto, apesar de alguma proclamação residual tinha perdido o caráter inviolável deles/delas (arte. 29 St. Alva.), degradando a mero direito econômico.

 

  1. Sem querer para parecer paradoxal, acho eu que é possível observar que, enquanto declaração de l do Estado nacional, também nas formas autoritárias deles/delas, e o protecionismo se especializou nas relações internacionais, pelo menos até o fim do Segunda Guerra Mundial, eles determinaram uma desvalorização do significado constitucional do direito de propriedade, na realidade o globalização, o Fim da oposição entre os blocos, l que abre das soberanias nacionais à cooperação internacional e l ser afirmado de direitos humanos parece determinar uma renovação do papel e da função do direito de propriedade do ponto de vista constitucional. Se o processo de democratização, por meio do voto universal, esboços fora de jogo a propriedade como direito da personalidade, suposição de l por parte do Estado de tarefas perequativi social e redistribuição leva a uma abertura Do proprietário de estatuto. Está no padrão democrático do Estado social, como isto demonstra a constituição de Weimar 1919 nas previsões de princípio deles/delas que pela primeira vez modificam a configuração do direito de propriedade. Nisto, realmente, é erudito: para um para que a propriedade está garantida pela Constituição e que seu conteúdo e seus limites serão determinados pela lei; para l outro aquele verpflichtet de Eigentum. Sein Gebrauch zugleich de soll que Dienst sein für dá para Gemeine eles são (o Forças de propriedade. O uso deles/delas deveria ser ao mesmo tempo ao serviço de Art muito comum. 153). L a estrutura inteira desta Constituição l que elemento social também leva com ajuda de um local diferente do Estado (). Não surpreende, porque que a doutrina do tempo é recebida negar toda a espessura ao reconhecimento constitucional então, enquanto reduzindo seu alcance na realidade à gama de Institutsgarantie simples (Wolff Schmitt), atribuindo o legislador o poder de definição dentro Razão das necessidades sociais e reduzindo os ambientes de apropriação privada deste modo, sendo capaz a estes – de acordo com a posição extrema deste endereço – ser reduzido às coisas móveis, a massa dos bens de consumo e para a condução do alojamento (Kirchheimer Rener).

 

  1. O não padrão democrático de um Estado autoritário, mas com pretensões sociais que modifica o proprietário de Estatuto isto é determinado pelo Código italiano Civil, elaborado no curso do período fascista, embora formalmente completou dentro , quando o regime achar ao fim. Em doutrina é opinião de l suficientemente estendida que a disciplina do código dos 1942 representou a racionalização extrema de erosão do conceito de propriedade, operou pelo sistema das leis especiais. Esta linha interpretativa é baseada, no primeiro lugar, nas diversificações do estatuto da propriedade, apresentado por meio da previsão de restrições múltiplas ao domínio. Ele/ela leva para sair medos, para um para, para a circunstância que a disposição Da arte. 832 fazem referência, não já para a propriedade, mas para os poderes do proprietário (suscetível de variar com relação às características dos bens e para o destino deles/delas), para outro para, para os numerosos adiamentos para a lei especial, para a lei do assunto, ou para leis de especificações oggettualmente satisfatório. Estas leis, em bens econômicos, ou relaciona intersoggettivi com relação ao uso deles/delas eles seriam capazes influenciar na disciplina da propriedade e influenciar no conteúdo típico Do direito. Na base deles/delas, realmente, seria possível distinguir os bens e os regimes de propriedade de acordo com as modalidades de prazer e de circulação (como eles é da fixação de limites de particular negativos e obrigações positivas). Em segundo lugar, é contínuo que, na parte do código relativo para a disciplina da propriedade, não no indivíduo isolado mais l interessam, mas eles seriam os interesses públicos que eles predominam. Este efeito também permitiria à ligação Sistemático entre o código e as leis especiais. Seria explicado, deste modo, a lógica das disposições, baseado no um que para a luz – de uma visão exclusivamente econômica, já expressou pela Carta do trabalho – o proprietário adquiriria a qualidade de produtor, como também o gerente de l que de trabalhador (artigo 2082). Este endereço clarificaria, também, a tendência para privilegiar l usa que vale a produtividade dos bens e fomentar a melhoria de seu uso, como também.
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